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Transizione 5.0 Decreto Legge n. 19 del 2 marzo 2024

Con il d.l. n. 19 del 2 marzo 2024 il governo ha istituito il Piano Transizione 5.0 al fine di sostenere il processo di transizione digitale ed energetica delle imprese introducendo così, allo stesso tempo, sia un nuovo livello rispetto a quella che è Industria 4.0 che un nuovo paradigma su cui indirizzare gli investimenti delle imprese Italiane residenti e delle stabili organizzazioni nel territorio dello stato dei soggetti non residenti.

L’articolo 38 del decreto, intitolato “Transizione 5.0”, stabilisce i termini istituzionali del nuovo piano per accedere al credito di imposta proporzionale alla spesa sostenuta per gli investimenti effettuati negli esercizi 2024 e 2025 a condizione che dai progetti di innovazione consegua una riduzione dei consumi energetici, in caso di non ottenimento di risparmi energetici l’investimento ricade nella normativa e nelle agevolazioni già note del del Piano Nazionale Industria 4.0.

Nell’attesa del decreto attuativo e delle delucidazioni ministeriali su come poter accedere al credito di imposta senza il rischio di incorrere in errori di interpretazione, possiamo comunque già affermare che, con Transizione 5.0, l’attenzione va spostata sul piano più ampio dell’ efficienza energetica che gli investimenti 4.0 devono garantire a partire dal 2024, in pratica se volessimo esprimerlo velocemente con una equazione:

5.0 = 4.0 + RISPARMIO ENERGETICO

Vediamo velocemente di riassumere quanto espresso con il decreto.

Beneficiari

L’incentivo è rivolto a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa, che negli anni 2024 e 2025 effettuano nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell’ambito di progetti di innovazione da cui consegua una riduzione dei consumi energetici.

Beni agevolati
  • Per investimenti in beni materiali e immateriali nuovi Industry 4.0 di cui agli allegati A e B della legge di bilancio n. 232 del 11 dicembre 2016 a condizione che si consegua complessivamente tramite l’investimento una riduzione dei consumi energetici
  • a) i software, i sistemi, le piattaforme o le applicazioni per l’intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell’energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l’elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo (Energy Dashboarding)
  • b) i software relativi alla gestione di impresa se acquistati unitamente ai software, ai sistemi o alle piattaforme di cui alla lettera a)

Con questo esplicito riferimento il legislatore sembra voler indirizzare gli investimenti delle imprese decisamente verso una sempre più attenta gestione energetica e un monitoraggio continuo dei consumi energetici aziendali (Energy Dashboarding) ovvero il cruscotto aziendale dei consumi energetici degli impianti.

Sono inoltre agevolati:

  • a) gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, a eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta. Con riferimento all’autoproduzione e all’autoconsumo di energia da fonte solare, sono considerati ammissibili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici di cui all’articolo 12, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181.
  • b) le spese per la formazione del personale previste dall’articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi
  • Costi di asseverazione 4.0 e certificazione energetica
  • Costi revisore dei conti imprese non obbligate
Agevolazioni previste

Credito d’imposta fino al 45% per investimenti in beni strumentali nuovi 4.0 e al 63% per alcune tecnologie per l’efficienza energetica. Il decreto distingue le percentuali dell’agevolazione con riferimento al risparmio energetico dell’intera struttura produttiva ovvero del singolo processo produttivo. Vediamo in tabella di esporli.

Già nel decreto è esplicitamente richiamata l’inclusione dell’agevolazione per i software, i sistemi, le piattaforme o le applicazioni per l’intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici, come StarMES o Powergy+, che consentono raccolta e l’elaborazione dei dati anche provenienti dalle macchine in produzione o dalla sensoristica IoT di campo.

Attendiamo il decreto attuativo ma possiamo già dire che l’accesso ai benefici fiscali del Piano Transizione 5.0 passano per una diagnosi energetica ex ante ed ex post della struttura o dei processi produttivi interessati dall’innovazione introdotta, che pertanto va corredata con adeguati strumenti software per la raccolta e gestione dei dati di produzione ed energetici dell’azienda.

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